Corsi di patente nautica

Associazione Sportiva Dilettantistica   Bluvela

L’ associazione Bluvela in collaborazione con il Club Nautico della Vela organizza Corsi di preparazione per il conseguimento dell’esame di Patente Nautiva vela e motore entro le 12 miglia e senza limiti.

Entro le 12 miglia dalla costa – senza limiti dalla costa  vela e motore per infomazioni +39 3358402901

I Corsi Patente Nautica vela e motore senza limiti dalla costa sono aperti a tutti .

PROGRAMMA D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI AL COMANDO E ALLA CONDOTTA DI UNITA’ DA DIPORTO A MOTORE NONCHE’ DELLE UNITA’ A VELA CON O SENZA MOTORE AUSILIARIO E MOTOVELIERI, PER LA NAVIGAZIONE SENZA ALCUN LIMITE DALLA COSTA.

PROVA TEORICA

1. a) Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo;
b) Teoria della vela (solo per l’abilitazione alla navigazione a vela);
c) Attrezzatura e manovra delle unita a vela (solo per l’abilitazione alla navigazione a vela);

L’esame teorico di cui alla precedenti lett. b) e c) e svolto contemporaneamente alla prova pratica.

d) Tipi di elica e di timone e loro effetti.
e) Cenni sul galleggiamento e sulla stabilita. – Centri di spinta e di gravita delle unita da diporto.

2. a) Funzionamento dei motori a scoppio e diesel;
b) Irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e il modo di rimediarvi;
c) Calcolo dell’autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.

3. a) Regolamento di sicurezza con particolare riferimento a:
1) tipo di visite e loro periodicità;
2) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza, in relazione alla distanza dalla costa;
3) prevenzione incendi ed esplosioni – Conoscenza dei sistemi antincendio;
b) Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio – falla – collisione – incagliouomo in mare);
c) Provvedimenti per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro marittimo e di abbandono di nave;
d) Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo;
e) assistenza e soccorso – Cassetta medicinale di pronto soccorso – Segnali di salvataggio e loro significato;

4. a) Regolamento per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne;
b) Precauzioni in prossimità della costa o di specchi acquei dove si svolgono altre attività   nautiche (nuoto – sci nautico – pesca subacquea, ecc.);

5. a) Cenni sulla meteorologia in generale – Atmosfera:pressione, temperatura, umidità e strumenti di misurazione – Venti – Correnti – Lettura della carta del tempo;
b) Bollettini meteorologici per la navigazione marittima – Previsioni meteorologiche locali;

6. a) Coordinate geografiche: differenza di latitudine e di longitudine – latitudini crescenti;
b) Orientamento e rosa dei venti;
c) Elementi di magnetismo terrestre e navale;
d) Bussole magnetiche: compensazione e tabella delle deviazioni residue;
e) Prora – Rotta – Correzione e conversione – Effetto del vento e della corrente;
f) Concetto di ortodromia e lossodromia.
g) Cenni di astronomia: riconoscimento della stella polare – Cenni sulla misurazione dell’altezza degli astri e degli angoli con l’uso del sestante e con l’impiego delle effemeridi nautiche; (1)

(1) La circolare n. 264425 del 28.4.1998 della D.G. Naviglio reca chiarimenti in ordine ai “cenni di astronomia”.

h) Navigazione stimata: tempo – spazio – velocità.
i) Navigazione costiera: risoluzione dei relativi problemi anche in presenza di vento e corrente;
m) Cenni sugli apparecchi radioelettrici di bordo e loro impiego;
n) Radionavigazione – Sistemi di navigazione iperbolica e satellitare;
o) Fusi orari: calcolo dell’ora locale;
p) Carte nautiche , varie rappresentazioni e impiego – Pubblicazioni nautiche;
r) Comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure.

7. La prova teorica deve essere completata da una prova di carteggio e di calcolo sulla navigazione
costiera.

8. a) Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto – Codice della navigazione
per quanto attinente alla navigazione da diporto con particolare riferimento a :
1) il comandante della nave: doveri e responsabilità;
2) attribuzioni dell’Autorità marittima e della navigazione interna – Potere di ordinanza ;
3) documenti da tenere a bordo delle unita da diporto;
b) Disciplina dello sci nautico.
c) Cenni sulla locazione e noleggio delle unita da diporto.

PROVA PRATICA

La prova pratica deve essere effettuata in mare. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l’unita alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacita d’azione le manovre necessarie, l’ormeggio ed il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi necessari per fronteggiare il cattivo tempo e l’impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio

Quota di partecipazione ai corsi di patente nautica vela e motore

entro le 12 miglia 550 euro incluso tessera dell’associazione e assicurazione

senza limiti dalla costa  850 euro incluso tessera dell’associazione e assicurazione.

Decreto Ministero dei Trasporti – 04/10/2013 – Esami per conseguimento patenti nautiche

OGGETTO: Disciplina, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del decreto 29 luglio 2008, n. 146, dei programmi e delle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE

4 ottobre 2013

(G.U. n. 271 del 19.11.2013)

Art. 3 

Disposizioni generali sulle prove di esame 

1. L’esame per il conseguimento delle patenti nautiche è pubblico e consiste in una prova teorica e in una prova pratica. È ammesso alla prova pratica il candidato che abbia superato la prova teorica. L’esame è concluso con esito positivo qualora il candidato abbia superato entrambe le prove.

2. Il candidato che non abbia superato una delle due prove ha facoltà di ripetere la prova non superata una sola volta nell’ambito della medesima istanza di ammissione agli esami, a condizione che siano decorsi almeno trenta giorni dalla precedente prova non superata, senza obbligo di corrispondere ulteriori tributi.

3. Il candidato che, avendo superato la prova teorica, non abbia superato la prova pratica entro i termini di validità dell’istanza di ammissione agli esami, qualora presenti una nuova istanza entro e non oltre novanta giorni dalla scadenza della precedente, è tenuto a sostenere la sola prova pratica. Scaduti inutilmente anche i termini di validità di tale nuova istanza, la medesima è archiviata.

4. Il candidato è tenuto a presentarsi all’esame nella sede ed entro l’orario comunicati dall’autorità competente, munito di un documento d’identità in corso di validità. Ai fini del computo delle assenze, di cui al punto B.3 dell’allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008, il candidato che, al momento di sostenere la prova pratica, non renda disponibile l’unità con cui intende svolgere la prova è considerato assente.

5. Il candidato o il titolare della scuola nautica, a valere per i propri candidati, sottoscrive apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a certificare che l’unità impiegata in sede di prova pratica è in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di uso delle unità da diporto, nonché con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del successivo art. 6, a cui allega copia dei documenti relativi all’unità. Tale dichiarazione, comprensiva degli allegati, è acquisita dall’esaminatore unico ovvero dal presidente della commissione di esame prima dell’inizio della prova pratica.

6. L’unità impiegata in sede di prova pratica deve essere munita di polizza di assicurazione per responsabilità civile che includa la copertura assicurativa dei danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento di attività d’esame.

7. In assenza dei requisiti prescritti dai precedenti commi 5 e 6, l’unità non sarà riconosciuta idonea allo svolgimento della prova pratica.

Art. 4 

Verbale di esame 

1. Per ciascuna sessione d’esame, l’autorità competente predispone apposito verbale, munito di numero progressivo, inserendo l’elenco dei candidati, i numeri di protocollo delle relative istanze, la tipologia di patente richiesta e, nel caso di patenti nautiche di categoria C, le eventuali esplicite richieste di cui al punto B.4 dell’allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008.

2. Ai fini del computo delle assenze, di cui al punto B.3 dell’allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008, i candidati iscritti nel verbale, che non si presentino all’esame, sono considerati assenti.

3. Il verbale d’esame è aperto, sia per la prova teorica sia per quella pratica, dall’appello nominale dei candidati. All’appello segue l’identificazione dei candidati presenti e la verbalizzazione dei candidati assenti.

4. I dati identificativi dell’unità impiegata per la prova pratica, della sua proprietà e del soggetto di cui all’art. 6, comma 3, lettera d), ed all’art. 8, comma 3, lettera c), sono annotati nel verbale d’esame.

5. L’esito delle prove d’esame è annotato dal segretario nel verbale d’esame. Il medesimo verbale è firmato dall’esaminatore unico e dall’esperto velista, se previsto, oppure dai membri della commissione d’esame, nonché dal segretario. Gli elaborati scritti e la dichiarazione di cui al comma 5 dell’art. 3, sono acquisiti al fascicolo del candidato. I verbali d’esame sono archiviati dall’Autorità competente.

Art. 5 

Prova teorica per le patenti nautiche di categoria A e C

1. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C è costituita dalle seguenti prove scritte:

a) per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa, con abilitazione relativa alle sole unità da diporto a motore: Quiz di carteggio nautico e Quiz Base;

b) per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa, con abilitazione relativa alle unità da diporto a vela, a motore ed a propulsione mista: Quiz di carteggio nautico, Quiz Base e Quiz Vela;

c) per la navigazione senza alcun limite dalla costa, con abilitazione relativa alle sole unità da diporto a motore: Prova di carteggio nautico, Quiz Base e Quiz Integrazione senza limiti;

d) per la navigazione senza alcun limite dalla costa, con abilitazione relativa alle unità da diporto a vela, a motore ed a propulsione mista: Prova di carteggio nautico, Quiz Base, Quiz Integrazione senza limiti e Quiz Vela.

2. Il Quiz di carteggio nautico è costituito da 5 quesiti a risposta singola, volti a verificare la capacità del candidato di interpretare correttamente una carta nautica. La prova è superata se il candidato commette non più di 1 errore. L’elaborato è consegnato dal candidato entro il tempo massimo di 15 minuti dall’inizio della prova.

3. Il Quiz Base è costituito da 20 quesiti a risposta multipla, per un totale di 60 risposte complessive, distribuiti tra i temi del programma di esame di cui all’allegato A secondo lo schema di cui all’allegato D. La prova è superata se il candidato commette non più di 12 errori nelle 60 risposte complessive richieste.

L’elaborato è consegnato dal candidato entro il tempo massimo di 50 minuti dall’inizio della prova.

4. Il Quiz Vela è costituito da 5 quesiti a risposta singola, inerenti le competenze di navigazione a vela previste dai programmi di esame, di cui all’allegato A per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa e all’allegato B per la navigazione senza alcun limite dalla costa. La prova è superata se il candidato commette non più di 1 errore. L’elaborato è consegnato dal candidato entro il tempo massimo di 15 minuti dall’inizio della prova.

5. Il Quiz Integrazione senza limiti è costituito da 5 quesiti a risposta multipla, per un totale di 15 risposte complessive, distribuiti tra i temi del programma di esame di cui all’allegato B secondo lo schema di cui all’allegato E. La prova è superata se il candidato commette non più di 3 errori nelle 15 risposte complessive richieste. L’elaborato è consegnato dal candidato entro il tempo massimo di 15 minuti dall’inizio della prova.

6. La Prova di carteggio nautico è costituita da 4 quesiti indipendenti. La prova è superata se il candidato risponde correttamente ad almeno 3 quesiti. Il candidato è tenuto a presentarsi all’esame munito delle carte nautiche 5/D e 42/D pubblicate dall’Istituto Idrografico della Marina, in originale e prive di alterazioni o segni di precedenti esercitazioni, che consegna alla commissione d’esame all’atto dell’appello. L’elaborato è consegnato dal candidato entro il tempo massimo di 60 minuti dall’inizio della prova.

7. Le prove scritte sono somministrate al candidato in un’unica soluzione, fatta eccezione per la Prova di carteggio nautico che è sempre somministrata al candidato separatamente dalle altre e il cui superamento è propedeutico per il proseguimento dell’esame. Il tempo massimo a disposizione del candidato per la consegna degli elaborati è pari alla somma dei tempi massimi previsti per le singole prove scritte effettivamente svolte.

8. La prova teorica è conclusa con esito positivo, qualora il candidato abbia superato tutte le prove scritte previste per la navigazione e l’abilitazione richieste. La risposta omessa o rettificata equivale a una risposta errata.

9. Entro i termini di validità dell’istanza di ammissione agli esami, ai fini del superamento della prova teorica, il candidato è tenuto a ripetere le sole prove scritte eventualmente non superate.

10. Il candidato che non abbia superato il solo Quiz Vela, in alternativa alla ripetizione della prova scritta, ha facoltà di proseguire l’esame ai fini del conseguimento della patente nautica per la medesima specie di navigazione, con abilitazione limitata alle sole unità da diporto a motore. L’opzione espressa dal candidato è annotata nel verbale di esame.

11. Il Quiz Integrazione senza limiti e la Prova di carteggio nautico costituiscono esame integrativo teorico ai sensi dell’art. 30, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008. Nel caso previsto dall’art. 30, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008, il Quiz Vela è parte integrante della prova pratica a vela.

Art. 6 

Prova pratica per patenti nautiche di categoria A e C 

1. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C è svolta su unità di lunghezza minima di 5,90 metri, se con propulsione a motore, ovvero di lunghezza minima di 9 metri, se con propulsione a vela con motore ausiliario. Nel solo caso di esami per il conseguimento di patenti nautiche per la navigazione senza alcun limite dalla costa, le unità utilizzate in sede d’esame devono anche essere iscritte nei registi delle imbarcazioni da diporto.

2. L’unità da diporto impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, con aggiunta di bussola magnetica e apparato VHF.

3. Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente trovarsi a bordo dell’unità, nel rispetto del numero massimo di persone trasportabili:

a) il candidato;

b) l’esaminatore unico, ovvero il presidente e il membro della commissione esaminatrice;

c) nel caso di patenti nautiche relative alle unità a vela ed a propulsione mista, l’esperto velista di cui all’art. 29, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008;

d) un soggetto in possesso da almeno tre anni di patente nautica per una specie di navigazione almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato, designato dal candidato ovvero dalla scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell’unità.

4. La prova pratica inizia nel momento in cui, su invito dell’esaminatore unico o del presidente della commissione, il soggetto di cui alla lettera d) del comma 3, mantenendo le funzioni di comando dell’unità, lascia al candidato l’esecuzione delle manovre richieste dall’esaminatore unico o dal presidente della commissione, nonché dall’esperto velista per la prova di vela, e termina con la dichiarazione pubblica dell’esito della prova.

5. Il candidato valutato non idoneo nella prova pratica a vela ha facoltà di optare per il conseguimento della corrispondente patente nautica relativa alle sole unità a motore. L’opzione espressa dal candidato è annotata nel verbale di esame.

6. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa si svolge in mare, ovvero in laghi o in specchi acquei navigabili, adeguati allo svolgimento in sicurezza delle manovre previste dai programmi di esame e sui quali sia autorizzata la navigazione ai fini dello svolgimento di attività di esame per il conseguimento delle patenti nautiche. La sussistenza di tale autorizzazione è comprovata dal candidato o dalla scuola nautica.

7. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C per la navigazione senza alcun limite dalla costa si svolge in mare.